contratti di collaborazione continuativa

Art. 3. Contratti di collaborazione continuativa

l. ((Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la stipula di))contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del vicepresidente ((e di assistenza ai consiglieri)) anche per periodi determinati.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare piu' di ((ventisei ))unita'; scadono automaticamente alla cessazione della consiliatura; non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonche' il relativo compenso devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
4. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo ((nel limite massimo di dieci unita')) in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
((4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.))
Entrata in vigore il 18 settembre 2002
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