disciplina transitoria
Art. 5. Disciplina transitoria
l. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, puo' presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.
2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianita' e del trattamento economico in godimento.
3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.
4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 2, e comunque entro ((diciotto mesi))dall'emanazione del predetto regolamento, il ((il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento)) per esigenze di funzionalita' dei singoli servizi, e limitatamente alle professionalita' piu' elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, puo' coprire i posti vacanti e per non piu' di dieci unita' mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. e' restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra localita' indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. puo' continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
l. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, puo' presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.
2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianita' e del trattamento economico in godimento.
3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.
4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 2, e comunque entro ((diciotto mesi))dall'emanazione del predetto regolamento, il ((il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento)) per esigenze di funzionalita' dei singoli servizi, e limitatamente alle professionalita' piu' elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, puo' coprire i posti vacanti e per non piu' di dieci unita' mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. e' restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra localita' indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. puo' continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.