Art 6

Art. 6.1.Gli ordini provinciali dei farmacisti, in occasione dell'iscrizione dei cittadini di Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei titoli di cui all'allegato, curano, ove occorra a giudizio degli ordini stessi, con spese a carico degli interessati che gli iscritti acquisiscano esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulle norme deontologiche vigenti in Italia, nonche' le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attivita' professionale.
Entrata in vigore il 16 agosto 1991

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