Art 40

Art. 40.
(Assegni e indennita' ai componenti del consiglio)

Al Vice Presidente del Consiglio superiore e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennita' di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.
Agli altri componenti eletti dal Parlamento e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennita' di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.
Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento piu' favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino gia' provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.
((Ai componenti e' attribuita una indennita' per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita'))
Entrata in vigore il 5 gennaio 1981
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