(posizione giuridica dei segretari)
Art. 41.(Posizione giuridica dei segretari)
I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.
I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405358Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione implicita·
- annullamento delibera CSM·
- art. 15 Disposizioni sulla legge in generale·
- art. 41 legge n. 195/1958·
- autogoverno della magistratura·
- interpretazione delle norme·
- legittimità della partecipazione a concorso·
- nomina Procuratore Generale Aggiunto·
- principio di terzietà e imparzialità·
- progressione di carriera dei magistrati·
- regole di abrogazione delle leggi
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405355Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione implicita·
- annullamento di delibera del CSM·
- art. 41 legge n. 195 del 1958·
- compensazione delle spese di giudizio·
- conferimento di incarichi direttivi·
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- interpretazione delle norme·
- principio di terzietà e imparzialità·
- progressione di carriera dei magistrati·
- trasparenza nell'azione amministrativa·
- valutazione di professionalità