Art. 7.(( (Composizione della segreteria). ))((1.La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita', e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', che lo coadiuva e lo costituisce in caso di impedimento.
2.Il segretario generale e' designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico e' conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale e' nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura.
Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
3.La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza.
Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
4.Il Consiglio superiore della magistratura puo' assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a diciotto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione e' formata da due magistrati di legittimita' e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria e' riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalita'. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validita' di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.
5.Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennita', il limite massimo retributivo onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234))---------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908." ---------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che " L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n.
195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."
Entrata in vigore il 20 giugno 2022

Sentenze10


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405358
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • abrogazione implicita·
    • annullamento delibera CSM·
    • art. 15 Disposizioni sulla legge in generale·
    • art. 41 legge n. 195/1958·
    • autogoverno della magistratura·
    • interpretazione delle norme·
    • legittimità della partecipazione a concorso·
    • nomina Procuratore Generale Aggiunto·
    • principio di terzietà e imparzialità·
    • progressione di carriera dei magistrati·
    • regole di abrogazione delle leggi

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405355
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • abrogazione implicita·
    • annullamento di delibera del CSM·
    • art. 41 legge n. 195 del 1958·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • conferimento di incarichi direttivi·
    • Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
    • interpretazione delle norme·
    • principio di terzietà e imparzialità·
    • progressione di carriera dei magistrati·
    • trasparenza nell'azione amministrativa·
    • valutazione di professionalità

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-06-13, n. 202207754
    Provvedimento:
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    • art. 7 e 11 Regolamento interno CSM·
    • art. 97 Cost. e l. 241/1990·
    • autonomia organizzativa CSM·
    • compensazione delle spese di lite·
    • giurisprudenza TAR Lazio·
    • motivazione della delibera di nomina·
    • natura fiduciaria dell'incarico·
    • nomina segretario generale CSM·
    • procedura di nomina fiduciaria·
    • valutazione comparativa dei candidati

  • 4. TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-09-14, n. 201003722
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento·
    • art. 31 L. n. 1034/1971·
    • art. 7 L. 24 marzo 1958, n. 195·
    • competenza del TAR del Lazio·
    • decisione semplificata·
    • deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
    • manifesta infondatezza del regolamento di competenza·
    • provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale di Catania·
    • regolamento di competenza territoriale·
    • sospensione dell'efficacia del provvedimento

  • 5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-06-09, n. 201002270
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 31 L. n. 1034/1971·
    • art. 7 L. n. 195/1958·
    • competenza territoriale·
    • Consiglio di Stato·
    • deliberazioni del CSM·
    • giusti motivi per compensazione delle spese·
    • proposta di variazione tabellare·
    • regolamento di competenza·
    • sospensione dell'efficacia degli atti
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