esclusione dalla valutazione

Art. 36. Esclusione dalla valutazione1.Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
2.Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.
Entrata in vigore il 27 maggio 1995

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