attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"

Art. 38-ter. Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto
aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 )).
2.Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3.I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente. (7)
4.Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5.Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'articolo 12.
6.Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
7.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 )).
----------------AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera g)) che tale modifica decorre dal 1 gennaio 2005.
Entrata in vigore il 28 luglio 2003
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