passaggio al nuovo sistema di avanzamento

Art. 49. Passaggio al nuovo sistema di avanzamento1.Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco temporale dal 1 giugno al 31 agosto 1995.
2.Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri gia' valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla Commissione di Avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
3.Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, sono valutati, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi ed inquadrati secondo le modalita' indicate nelle medesime disposizioni.
4.Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Note all'art. 49:
- Si trascrive di seguito la tabella C, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza". "TABELLA C FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
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GRADI O QUALIFICA | Forme di | Periodi
_____________________________________| Avanzamento | minimi di
DA | A | | permanenza
| | | nel grado
_________________|___________________|_____________|___________
Maresciallo mag- | Tenente o grado | Concorso | 1 anno
giore e gradi | corrispondente | |
corrispondente | | |
| | |
Maresciallo mag- | Aiutante o scelto | Anzianita' | 5 anni
giore e gradi | | |
corrispondente | | |
| | |
Maresciallo capo | Maresciallo mag- | Scelta | 4 anni
e gradi corri- | giore e gradi | |
spondente | corrispondenti | |
| | |
Maresciallo or- | Maresciallo capo | Anzianita' | 4 anni
dinario e gradi | e gradi corri- | |
corrispondente | spondenti | |
| | |
Sergente maggio- | Maresciallo ordi- | Scelta | 7 anni e
re e gradi | nario e gradi | | 6 mesi
corrispondente | corrispondenti | |
| | |
Sergente | Sergente maggiore | Concorso | 2 anni e
| e gradi corri- | | 6 mesi
| spondenti | |
_________________|___________________|_____________|___________
Nota: I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianita' brigadieri dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado".
- L'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recita:
"Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti".
- Per la legge 10 maggio 1983, n. 212, vedi nota all'art. 32.
Entrata in vigore il 27 maggio 1995

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