Art 6

Art. 6.1.Il prefetto e' designato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
2.Alla designazione dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e all'articolo 4, comma 1, lettera d), provvede il Presidente della Regione siciliana.
3.I componenti del Consiglio di giustizia amministrativa di cui ai commi 1 e 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto.
4.I componenti designati dalla Regione e il prefetto durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del rispettivo giuramento, e non possono essere confermati.
5.Alla scadenza del sessennio i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione e il prefetto cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 21 dello Statuto di autonomia della Regione siciliana:
«Art. 21. Il Presidente e' Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
Egli rappresenta altresi' nella Regione il Governo dello Stato, che puo' tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2004
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