motivi di rifiuto e di restituzione
Art. 10. Motivi di rifiuto e di restituzione1.Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:
a)l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
b)la persona nei cui confronti si procede gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
c)l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
d)dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
e)sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non e' compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
f)il fatto per il quale e' stato emesso l'ordine di indagine non e' punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.
2.Se l'ordine di indagine e' stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo' essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione.
3.E' restituito all'autorita' di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorita' diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.
Note all'art. 10:
- Il Trattato dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115
a)l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
b)la persona nei cui confronti si procede gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
c)l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
d)dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
e)sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non e' compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
f)il fatto per il quale e' stato emesso l'ordine di indagine non e' punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.
2.Se l'ordine di indagine e' stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo' essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione.
3.E' restituito all'autorita' di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorita' diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.
Note all'art. 10:
- Il Trattato dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115