sanzioni
Art. 10. Sanzioni1.La decisione vincolante dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche.
2.Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.
3.Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
4.Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.
2.Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.
3.Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
4.Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-10-12, n. 202315143Provvedimento:Leggi di più...- accesso alle infrastrutture per reti di comunicazione elettronica·
- art. 3 d.lgs. 33/2016·
- conclusione del procedimento autorizzatorio·
- diritto di accesso alle infrastrutture·
- diritto di offerta di accesso alle infrastrutture·
- disciplina delle infrastrutture per reti di comunicazione elettronica·
- eccesso di potere·
- mancata ottemperanza alle delibere di AGCOM·
- motivi di rifiuto dell'accesso alle infrastrutture·
- principio di giusta durata del procedimento·
- principio di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza·
- procedimento sanzionatorio di AGCOM·
- regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative·
- regolamento sanzioni AGCOM·
- responsabilità delle amministrazioni per l'inerzia amministrativa·
- sanzione amministrativa·
- sanzioni amministrative·
- silenzio assenso·
- violazione del diritto di difesa·
- violazione delle disposizioni di AGCOM
3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2019-10-02, n. 201911489Provvedimento:Leggi di più...- art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003·
- beni disponibili e indisponibili·
- canoni di locazione·
- compensazione delle spese di lite·
- concessioni amministrative·
- contratti di locazione·
- divieto di oneri o canoni aggiuntivi·
- giurisdizione·
- giurisprudenza in materia di telecomunicazioni·
- interpretazione autentica