Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione
Art. 5.Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione((1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e' effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione))1-bis.Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede.
1-ter.L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater.L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.
2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali domande sono soddisfatte a condizione che:
a)non implichino costi supplementari, ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente;
b)non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori;
c)la domanda di coordinamento sia presentata al piu' presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorita' competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3.Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Organismo di cui all'articolo 9 perche' emetta entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta una decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4.Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e' notificato alla Commissione Europea.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e' effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione))1-bis.Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede.
1-ter.L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater.L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.
2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali domande sono soddisfatte a condizione che:
a)non implichino costi supplementari, ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente;
b)non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori;
c)la domanda di coordinamento sia presentata al piu' presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorita' competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3.Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Organismo di cui all'articolo 9 perche' emetta entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta una decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4.Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e' notificato alla Commissione Europea.