Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione

Art. 5.Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e' effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.
2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali domande sono soddisfatte a condizione che:
a)non implichino costi supplementari, ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente;
b)non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori;
c)la domanda di coordinamento sia presentata al piu' presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorita' competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3.Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Organismo di cui all'articolo 9 perche' emetta entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta una decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4.Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e' notificato alla Commissione Europea.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, cosi' recita:
"Art. 6. Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita' delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilita', tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresi' finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1. La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea all'effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta un'istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale nonche' la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013.
5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad internet, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprieta' sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche' il grado di utilizzo delle stesse. I dati cosi' ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.».
7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' i contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalita' elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il 30 aprile 2015.
Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il 30 aprile 2015, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8.
Successivamente alla data del 30 aprile 2015, il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita' e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione della stessa Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non piu' utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso.
9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalita' di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria;
e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.
Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i relativi diritti d'uso per le stesse finalita' della presente disposizione.
9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalita' di cui al comma 9-ter possono altresi' successivamente esercire, per le medesime finalita', ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale gia' titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalita' di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla societa' Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualita' di dipendenti.
Le suddette graduatorie sono altresi' utilizzate per l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies.
9-sexies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacita' trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacita' trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
9-septies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies.
10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettivita' digitale con capacita' uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalita' per usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1.
13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con societa' concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogattrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».".
- La legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2014, n. 43.
Entrata in vigore il 9 marzo 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi