Art 41

Art. 41.

La perdita del grado e' disposta con determinazione del comandante generale. Essa decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6) dell'articolo 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri 4) e 7).
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 26 la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 6) e 7) dell'articolo 40 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.
Il militare di truppa incorso nella perdita del grado e' iscritto nel proprio distretto di leva come semplice soldato.
Entrata in vigore il 30 agosto 1961
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