Art 3

Art. 3.1.L'imposta non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
2.Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi l'imposta di cui agli articoli 1 e 2 e' ragguagliata alla durata di esso.
3.L'imposta non e' dovuta:
a)se il relativo ammontare non supera l'importo di lire centomila;
b)se il soggetto e' sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione dei beni.
4.Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonche' per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
5.Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedelta' della dichiarazione si applicano le disposizioni dell'articolo 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6.L'imposta e' riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalita' previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta lo- cale sui redditi da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli, sono stabilite con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; i decreti sono emanati, di concerto con il Ministro del tesoro, per i versamenti mediante delega alle aziende di credito, e di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per i versamenti mediante delega agli uffici postali.
7.Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al decreto stesso.
Entrata in vigore il 30 settembre 1992

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