Art 1

Art. 1.1.Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 e' istituita l'imposta sul patrimonio netto delle societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a)e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilita' ordinaria.
2.L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto cosi' come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.
3.Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio netto e' diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
(( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427 )).
3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta e' contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilita' tra le componenti del patrimonio di vigilanza.
4.Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto e' diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della societa' o ente partecipato cosi' come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili.
Nel caso di societa' residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo e' calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed e' riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso e' dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1997
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