requisiti per la ammissione al concorso

Art. 6. Requisiti per la ammissione al concorso1.Il primo comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dai seguenti:
"Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso e' bandito, sono altresi' ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123- bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.".
2.Il quinto comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), dcl codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.".
Entrata in vigore il 18 novembre 1997
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