Art. 76.(( Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Societa' Riscossione Sicilia Spa ))1.In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. e' sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.
2.Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole ", relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima," e le parole ", con riferimento alle predette entrate," sono soppresse.
3.Per garantire senza soluzione di continuita' l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, e' erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4.Al fine di assicurare la continuita' e la funzionalita' nell'esercizio delle attivita' di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5.Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata ((in vigore del presente decreto)) risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passera' alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuita' e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al periodo che precede, a tale personale verra' applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. E' fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata ((in vigore del presente decreto)).
6.Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.A., e' deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
7.Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, e' tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle:
a)per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;
b)originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
c)originate dall'assenza, incompletezza, o erroneita' delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attivita' esperita;
d)scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
8.Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di riscossione.
9.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalita' per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
10.Nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate - Riscossione espone separatamente, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo10-bisdella legge 31 dicembre 2009, n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti carichi.
11.Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.
12.La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 24 luglio 2021

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