Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone-art. 10

Art. 10.

RIMBORSI.

§ 1. - Rimborso totale del prezzo del biglietto. - Se il biglietto non e' stato utilizzato, il viaggiatore puo' domandare il rimborso del prezzo totale pagato, salvo le deduzioni di cui al successivo § 3, unicamente nei seguenti casi:
a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora od il treno venga soppresso;
b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorita' politica o giudiziaria;
c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto e' valevole;
d) quando il viaggiatore, per fatto suo, non possa utilizzare il biglietto, purche' il rimborso sia chiesto sotto pena di decadenza nella stessa giornata dell'acquisto alla stazione che l'ha distribuito.
Nei casi di cui ai comma a), b) e c) il viaggiatore deve far constatare all'Amministrazione di essersi presentato al treno e deve chiedere il rimborso nella stessa giornata, il tutto sotto pena di decadenza.
Speciali limitazioni alle disposizioni del presente paragrafo, nonche' di quello successivo, possono essere stabilite dalle condizioni particolari di applicazione delle singole: tariffe.
§ 2. - Rimborso parziale del prezzo del biglietto. - Se il biglietto e' stato parzialmente utilizzato, il viaggiatore puo' domandare il rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato, salvo le deduzioni di cui al § 3, unicamente nei seguenti casi:
a) quando sia impedito di continuare il viaggio conformemente all'orario per mancata coincidenza dipendente dal ritardo o dalla soppressione del treno, o da interruzioni di servizio, e non intenda di valersi dei mezzi che, giusto il disposto dell'art. 9, l'Amministrazione gli offra;
b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorita' politica o giudiziaria;
c) quando intervengano cause di malattia od altre di analoga ed imperiosa natura che impediscano la prosecuzione del viaggio, purche' la mancata prosecuzione sia fatta constatare all'Amministrazione, sotto pena di decadenza, all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia dimostrata con documenti validi.
§ 3. - Somme escluse dal rimborso. - Non vengono compresi nel rimborso i supplementi pagati per posti riservati nelle carrozze, o per proroghe di biglietti, i diritti fissi, le spese di confezione dei biglietti riuniti sotto copertina e le commissioni pagate per l'acquisto dei biglietti. Viene inoltre dedotto, nei casi previsti dal comma d) del § l e dal comma e) del § 2, dalla somma da rimborsare, un diritto del 10 % con un massimo di lire dieci per viaggiatore. ((9))
Le spese postali occorrenti per l'eventuale invio del danaro al ricorrente restano a carico di quest'ultimo.
§ 4. - Biglietti smarriti. - Il viaggiatore non ha diritto a rimborso per i biglietti che egli abbia smarriti o che gli siano stati rubati.

---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 28 gennaio 1949, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'art. 10 Par. 3 del capo II, il massimo di lire 10 per viaggiatore ore e' elevato a lire trecento".
Entrata in vigore il 4 febbraio 1949

Sentenze1

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