Art 6

Art. 6.
(1) Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane sono tenuti a definire, ((non oltre la data della))deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.
(2) Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.
(3) Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani, e' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.
(4) L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.
(5) I costi comuni a piu' servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.
(((5.1) Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985.
Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla meta'. L'individuazione dei costi di ciascun anno e' fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo))
(6) I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo.
(7) Restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
Entrata in vigore il 11 luglio 1983
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