Art 30

Art. 30.

(1) Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
(2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i riscatti, le indennita' e le pensioni normali a carico degli Istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni e'
liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro.
(2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed
insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attivita' lavorativa. (3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attivita', sulla base di apposita certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.
(4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilita' dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.
(4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975. ((7))---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 2 maggio 1984, n. 104, ha disposto (con l'articolo unico) che l'articolo 30, comma 4.1, del presente decreto-legge, e' da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilita' a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975.
Entrata in vigore il 15 giugno 1984

Sentenze14

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