progetti di ricerca di eccellenza
Art. 17. Progetti di ricerca di eccellenza1.Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2.A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi' disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4.Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del ((comma 3)) sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5.La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni ((per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318)).
2.A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi' disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4.Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del ((comma 3)) sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5.La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni ((per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318)).
Sentenze • 1
1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202301789Provvedimento:Leggi di più...- art. 22 legge n. 1293/1957·
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- disciplina delle rivendite di tabacchi·
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- D.M. n. 38 del 2013·
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- giurisprudenza in materia di rivendite speciali·
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- rigetto istanza rivendita speciale·
- travisamento dei fatti