sorveglianza dei prezzi
Art. 5. Sorveglianza dei prezzi1.I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
"198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso ((verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni)) ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.".
"199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al ((comma 198)) si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio ((industria, artigianato e agricoltura)), nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. ((Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))".
2.Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198".
"198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso ((verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni)) ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.".
"199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al ((comma 198)) si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio ((industria, artigianato e agricoltura)), nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. ((Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))".
2.Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198".