sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese1.Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2.Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a)la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b)studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c)altri interventi prioritari.
3.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e)) con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma4.Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.
5.E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24.
E' inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6.I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Entrata in vigore il 21 settembre 2019

Sentenze34


  • 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-08-18, n. 202313370
    Provvedimento:
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    • accesso ai pubblici impieghi·
    • annullamento atti amministrativi·
    • annullamento regolamenti amministrativi·
    • classe di concorso A027·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)·
    • illogicità e irragionevolezza atti amministrativi·
    • laurea in ingegneria·
    • principio di buona amministrazione·
    • regolamento delle GPS·
    • ricevibilità del ricorso·
    • tempestività del ricorso·
    • violazione principi costituzionali

  • 2. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-08-26, n. 202313452
    Provvedimento:
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    • accesso ai pubblici impieghi·
    • annullamento atti amministrativi·
    • annullamento regolamenti ministeriali·
    • disapplicazione norme regolamentari·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)·
    • principio di ragionevolezza·
    • ricevibilità del ricorso·
    • titolo di accesso alle classi di concorso

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-08-24, n. 202207434
    Provvedimento:
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    • abilitazione all'insegnamento·
    • accesso alle graduatorie·
    • art. 3 del D.P.R. 19/2016·
    • art. 402 del D.Lgs. 297/1994·
    • concorsi pubblici·
    • diritti dei docenti tecnico-pratici·
    • graduatorie ad esaurimento·
    • graduatorie di circolo e di istituto·
    • principio di abilitazione·
    • regime transitorio di reclutamento

  • 4. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-10-23, n. 202002774
    Provvedimento:
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    • an·
    • art. 10 bis l. n. 241/1990·
    • art. 11 n.t.a.·
    • art. 20 d.p.r. n. 380/2001·
    • art. 2135 c.c.·
    • art. 21 nonies l. n. 241/1990·
    • art. 30 d.p.r. n. 380/2001·
    • art. 36 d.p.r. n. 380/2001·
    • attività agrituristica·
    • cessione di cubatura·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • eccesso di potere·
    • lottizzazione abusiva·
    • permesso di costruire·
    • principio di correttezza dell'azione amministrativa·
    • silenzio-assenso·
    • variante al permesso di costruire

  • 5. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-04-03, n. 201803656
    Provvedimento:
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    • abilitazione all'insegnamento·
    • art. 1 comma 605 lett. c) L. 296/2006·
    • art. 3 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • chiusura delle graduatorie permanenti·
    • concorso pubblico per l'assunzione dei docenti·
    • disparità di trattamento·
    • graduatorie ad esaurimento (GAE)·
    • legittimità costituzionale·
    • legittimo affidamento·
    • principio di buon andamento dell'azione amministrativa·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di uguaglianza·
    • stabilizzazione del precariato·
    • titolo di dottorato di ricerca
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