abrogazione della revoca delle concessioni tav

Art. 12. Abrogazione della revoca delle concessioni TAV((1.))All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente:
"((8-sexiesdecies. Per effetto))delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. ((e i relativi))atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie";
b) i commi 8-septiesdecies ((...))ed 8-undevicies sono abrogati.
((1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico."))
Entrata in vigore il 6 settembre 2008
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