Art 21
Art. 21.
(Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del
personale deceduto per causa di servizio).
1.Le assunzioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 455, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.
2.Il soprannumero e' imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.
3.L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.
Note all'art 21:
- La legge n. 466/80 reca: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche". Si trascrive il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi".
- La legge n. 308/1981 reca: "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 66/1982:
"Art. 7. - Le norme della legge 3 giugno 1981, n. 308, si applicano anche ai vigili del fuoco e alle loro famiglie, fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli".
- Per la legge n. 482/1968 v. nelle note all'art. 11.
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 850/1973:
"Art. 2. - Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 50 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sempre che l'inabilita' sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, puo' essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento.
Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed e' disposto con decreto del Ministro dell'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.
Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Il trasferimento ha luogo in conformita' alla seguente corrispondenza di qualifiche:
capo reparto: coadiutore superiore;
vice capo reparto: coadiutore principale;
capo squadra: coadiutore;
vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate;
vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate".
- Per l'art. 14 del D.P.R. n. 210/1984 vedi nelle note all'art. 20.
(Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del
personale deceduto per causa di servizio).
1.Le assunzioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 455, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.
2.Il soprannumero e' imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.
3.L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.
Note all'art 21:
- La legge n. 466/80 reca: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche". Si trascrive il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi".
- La legge n. 308/1981 reca: "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 66/1982:
"Art. 7. - Le norme della legge 3 giugno 1981, n. 308, si applicano anche ai vigili del fuoco e alle loro famiglie, fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli".
- Per la legge n. 482/1968 v. nelle note all'art. 11.
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 850/1973:
"Art. 2. - Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 50 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sempre che l'inabilita' sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, puo' essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento.
Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed e' disposto con decreto del Ministro dell'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.
Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Il trasferimento ha luogo in conformita' alla seguente corrispondenza di qualifiche:
capo reparto: coadiutore superiore;
vice capo reparto: coadiutore principale;
capo squadra: coadiutore;
vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate;
vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate".
- Per l'art. 14 del D.P.R. n. 210/1984 vedi nelle note all'art. 20.