Art 36

Art. 36.
(Disposizioni finanziarie).

1.All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 9 al 26 del capo II, valutato in lire 19.600 milioni per l'anno 1989, in lire 49.000 milioni per l'anno 1990 e in lire 79.800 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.800 milioni per l'anno 1989, a lire 5.200 milioni per l'anno 1990 e a lire 6.500 milioni per l'anno 1991, e a quello derivante dalla realizzazione del programma di cui all'articolo 27 dello stesso capo II, pari a lire 400 milioni per l'anno 1989, lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1988

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