Art 11

Art. 11.((Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;.
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.))
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-21, n. 202210230
    Provvedimento:
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    • art. 101 c.p.a.·
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    • art. 117 Cost.·
    • art. 5 L.P. n. 2/1959·
    • compensazione delle spese·
    • determinazione delle quote di compartecipazione·
    • difetto di istruttoria·
    • diritto delle comunità agrarie·
    • interessenza agraria·
    • principio di affidamento e buona fede·
    • questione di costituzionalità·
    • usucapione
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