valutazione nel primo ciclo

Art. 2. Valutazione nel primo ciclo1.La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.(5) ((7))2.L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3.La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 20 AGOSTO 2019, N. 92.
5.La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6.I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente.
7.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che "In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo e' espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che "In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo e' espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione".
Entrata in vigore il 13 ottobre 2020

Sentenze2


  • 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300581
    Provvedimento:
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    • ammissione con riserva·
    • art. 13 d.lgs. n. 62/2017·
    • assorbimento del giudizio negativo·
    • crediti scolastici·
    • discrezionalità tecnica del consiglio di classe·
    • giurisprudenza sull'assorbimento·
    • improcedibilità dei motivi aggiunti·
    • misure cautelari·
    • non ammissione all'esame di maturità·
    • prova di maturità·
    • valutazione degli studenti

  • 2. TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2019-09-09, n. 201900717
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti·
    • annullamento certificato di valutazione·
    • art. 2 d.p.r. 249/1998·
    • art. 97 Cost.·
    • autonomia didattica·
    • carenza di istruttoria·
    • comunicazione alle famiglie·
    • criteri di valutazione·
    • delibera del collegio docenti·
    • difetto di motivazione·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • non ammissione all'esame di stato·
    • recupero degli apprendimenti·
    • sospensione dell'esame di stato·
    • strategie di recupero·
    • violazione art. 2 d.m. 741/2017·
    • violazione art. 6 d.lgs. 62/2017·
    • violazione principi di buon andamento e trasparenza
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