aree sciabili attrezzate
Art. 4. Aree sciabili attrezzate1.Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2.Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche' aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3.Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di ((servitu' e usi civici connessi alla gestione di tali aree)), previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni.
((4.L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.))5.All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
2.Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche' aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3.Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di ((servitu' e usi civici connessi alla gestione di tali aree)), previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni.
((4.L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.))5.All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.