Art 88
Art. 88.
Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale, e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore.
Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale, e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore.