Art 55

Art. 55.

Per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, l'intendente di finanza, nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata, notifica al trasgressore il verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.

Decorso tale termine, l'intendente, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilita' del trasgressore, determina con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1929

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