Art 3

Art. 3.

Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato.

L'obbligazione ha carattere civile.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1929
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