Art 45
Art. 45.
La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza puo' essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente.
La delegazione puo' essere concessa anche per singole categorie di tributi.
((3))--------------AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza puo' essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente.
La delegazione puo' essere concessa anche per singole categorie di tributi.
((3))--------------AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.