Art 2

Art. 2.1.Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'articolo 1, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennita' di missione ridotta all'ottanta per cento.
2.Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, e' attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero. (3)((4))3.Al personale della missione di monitoraggio della Comunita' europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennita' di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.
4.Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.
5.Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianita'.
6.In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
7.Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.
8.Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
---------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 2003, n. 42, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "In deroga a quarto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito."---------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 11 agosto 2003, n. 231 nel modificare l'art. 3, comma 3-bis del D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 2003, n. 42, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che i commi 1 e 3-bis del presente articolo, devono intendersi nel senso che l'indennita' di missione e' corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Entrata in vigore il 26 agosto 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi