(girata dei titoli azionari).

Art. 12. (Girata dei titoli azionari).

La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalita' e la nazionalita' del giratario richieste dall'articolo 4 per l'intestazione dei titoli. Se il titolo non e' interamente liberato, e' necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

La girata e' scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento.

La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto dell'apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a cio' delegati.

I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta in proprio favore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualita' di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione.

L'autenticazione puo' essere fatta anche con la semplice formula: « vera la firma di . . . . . . ».

L'autenticante risponde dell'identita' del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacita'. Egli si accerta altresi' che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo.

La firma dell'autenticante e' esente da legalizzazione.

Nessuna imposta di registro o bollo e' dovuta per le girate.
Entrata in vigore il 31 marzo 1942

Sentenze4

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