(ambito di applicazione).

Art. 1. (Ambito di applicazione).1.Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a)alle banche;
b)alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c)alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
d)alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e)ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2.Il Ministro dell'economia e delle Finanze con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
((3.Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni e' considerata attivita' finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; e' altresi' considerata attivita' finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.))((3-bis.La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attivita'. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attivita' si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a)l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, e' superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonche' i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;
b)l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.))4.Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5.Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).
Entrata in vigore il 2 ottobre 2012
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