stato patrimoniale e conto economico
Art. 6. Stato patrimoniale e conto economico
1. Gli enti creditizi e finanziari redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'art. 5. Tali atti possono consentire l'aggiunta di nuove voci, purche' il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste.
2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'art. 5 possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento o l'impossibilita' di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
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Art. 4, paragrafi 1 e 4, della direttiva n. 78/660.
1. Gli enti creditizi e finanziari redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'art. 5. Tali atti possono consentire l'aggiunta di nuove voci, purche' il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste.
2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'art. 5 possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento o l'impossibilita' di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
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Art. 4, paragrafi 1 e 4, della direttiva n. 78/660.