riassetto del coni
Art. 8. Riassetto del CONI1.COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GENNAIO 2021, N. 5.
2.E' costituita una societa' per azioni con la denominazione Sport e salute Spa. (18)
3.Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro.
Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con l'autorita' di Governo competente in materia di sport).
4.Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da ((cinque membri)), di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della societa' ((e presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente)). ((L'amministratore delegato e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca)). Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della societa'. Gli organi di vertice della societa' sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonche' con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorita' di Governo competente in materia di sport.
4-bis.Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell'autorita' di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilita' di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'.
4-ter.Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa e' integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4-quater.In caso di gravi irregolarita' nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorita' di Governo competente in materia di sport puo' procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter.
5.L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con l'autorita' di Governo competente in materia di sport, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6.Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di sport, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.
7.La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8.COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GENNAIO 2021, N. 5.
9.La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10.Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
11.COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GENNAIO 2021, N. 5.
12.Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
14.Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI.
15.All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
---------------AGGIORNAMENTO (18)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (con l'art. 1, comma 629) che "La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa".
2.E' costituita una societa' per azioni con la denominazione Sport e salute Spa. (18)
3.Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro.
Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con l'autorita' di Governo competente in materia di sport).
4.Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da ((cinque membri)), di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della societa' ((e presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente)). ((L'amministratore delegato e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca)). Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della societa'. Gli organi di vertice della societa' sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonche' con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorita' di Governo competente in materia di sport.
4-bis.Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell'autorita' di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilita' di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'.
4-ter.Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa e' integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4-quater.In caso di gravi irregolarita' nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorita' di Governo competente in materia di sport puo' procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter.
5.L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con l'autorita' di Governo competente in materia di sport, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6.Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di sport, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.
7.La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8.COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GENNAIO 2021, N. 5.
9.La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10.Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
11.COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GENNAIO 2021, N. 5.
12.Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
14.Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI.
15.All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
---------------AGGIORNAMENTO (18)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (con l'art. 1, comma 629) che "La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa".
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