modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401

Art. 2. Modifiche agli articoli 6 e 6-quater
della legge 13 dicembre 1989, n. 4011.All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1:
1) le parole: "e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "((all'articolo 6-bis)), commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.";
((a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale."))b)al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore ((a un anno e superiore a cinque anni))";c)al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "((da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro))";d)il primo periodo del comma 7 ((e' sostituito dai seguenti)):
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo ((da due a otto anni)), e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. ((Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo.))".
2.All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
"1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti ((...)) previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' ((...)) hanno la sede legale ((o operativa)), la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.".
Entrata in vigore il 5 aprile 2007
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