Art 13

Art. 13.
L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:
"La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
Entrata in vigore il 6 settembre 1982
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