Art 13
Art. 13.
L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:
"La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:
"La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".