(qualifiche)
Art. 14.(Qualifiche)
I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:
1) presidente del Consiglio di Stato;
2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;
3) consiglieri di Stato;
4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.
I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:
1) presidente del Consiglio di Stato;
2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;
3) consiglieri di Stato;
4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.