(qualifiche)

Art. 14.(Qualifiche)

I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:
1) presidente del Consiglio di Stato;
2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;
3) consiglieri di Stato;
4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.
Entrata in vigore il 29 aprile 1982
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