(collocamento a riposo per limiti di eta)
Art. 27.(Collocamento a riposo per limiti di eta)
Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.
Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.