Art 2

Art. 2. Norme in materia di ((appalti pubblici))1.Le imprese ((. . .)) che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca dell'affidamento.
((1-bis.La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa))2.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva)).
((3.All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"))
Entrata in vigore il 23 novembre 2002
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