(disposizioni varie)
Art. 11.(Disposizioni varie)1.Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 dell'articolo 213, le parole "e dai docenti dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia";
b)dopo il comma 2 dell'articolo 214, e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.";
c)il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato;
d)al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari e i programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di insegnamento e i programmi";
e)il comma 8 dell'articolo 252 e' sostituito dal seguente:
"8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";
f)al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".
2.I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorche' ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalita'. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.
3.Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.
4.Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, e' da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n.
270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
6.Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.
7.Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.
9.A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti e' subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
10.I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonche' di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilita' territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilita' per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.
11.I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
12.Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianita', prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1o gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1o gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
13.L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo.
14.Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
15.All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 3, secondo periodo, le parole: "e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato" sono soppresse;
b)al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato";
c)al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 213, 214, 239, 251 e 252 del testo unico citato, come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 213 (Collegio dei docenti). - 1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo presiede,
dai docenti e dagli assistenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.
3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'art. 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto".
"Art. 214 (Assistenti). - 1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti e' previsto un posto di assistente.
2. L'assistente svolge attivita' didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale e' istituito il posto.
2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.
3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente e' di 16 ore.
4. L'assistente puo' essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche
in altra sede, su domanda dell'interessato".
"Art. 239 (Finalita'). - 1. I conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive modificazioni.
4. (Abrogato).
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".
"Art. 251 (Orari e programmi). - 1. Gli orari di insegnamento ed i programmi di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del Ministro".
"Art. 252 (Esami). - 1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di
promozione, di idoneita', di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i
candidati esterni, mediante esami di idoneita'.
4. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei
corsi di studio.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e
del corso di avviamento coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere
le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di
ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo".
"Art. 257 (Attribuzioni del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo;
b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;
c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto".
- Il testo dell'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento
del personale della scuola), e' il seguente:
"1-bis. Hanno titolo, altresi', ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
- I titoli delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione numeri 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, sono, rispettivamente, i seguenti:
"Indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana".
"Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica".
"Indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con
lingua di insegnamento diversa da quella italiana".
- I titoli delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione numeri 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990
sono, rispettivamente, i seguenti:
"Indizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute".
"Indizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute".
"Indizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute".
- Il testo della circolare del Ministro della pubblica istruzione del 2 giugno 1997 e' il seguente:
"Scioglimento di riserve in concorsi per titoli
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli AA.GG.AA., Direzione generale istruzione elementare, Servizio scuola materna - Circolare telegrafica n. 344 (Prot. n. 2504/Div. I) del 2 giugno 1997.
Oggetto: Decisioni del Consiglio di Stato in
materia di abilitazione all'insegnamento per soli titoli.
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su ricorsi in appello di sentenze di primo grado ed in alcuni casi in sede di adunanza plenaria, ha emesso una serie di decisioni, sfavorevoli alle tesi dell'amministrazione, che toccano punti qualificanti delle disposizioni ministeriali emanate fin dal 1989 in materia di sessioni riservate di abilitazione e di concorsi per soli titoli (OO.MM. 394/395/396 del 1989 - OO.MM. 99/100/101 del 1990 - DD.MM. 12 luglio 1989, 22 giugno 1990, 22 aprile 1993 - DD.MM. 28 marzo 1996, 29 marzo 1996 e 5 aprile 1996).
Le decisioni di cui trattasi, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, riconoscono:
1) la computabilita', nei trecentosessanta giorni di servizio richiesti per la partecipazione alle procedure, del periodo estivo in cui il supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione (Ad. Plen. 22/95 e 18/95);
2) il diritto alla partecipazione dei docenti di ruolo alla sessione riservata di abilitazione (Ad. Plen. 13/96);
3) il diritto alla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione per la classe di concorso
anche non corrispondente all'insegnamento impartito.
Tale orientamento giurisprudenziale, che puo' ritenersi ormai consolidato, ha indotto la stessa Avvocatura generale ad esprimersi sull'inopportunita' di resistere nei giudizi pendenti relativi a tali materie.
E' conseguentemente necessario far cessare
definitivamente la materia del contendere attraverso lo scioglimento in senso favorevole delle riserve pregresse;
l'abbandono del contenzioso sia in primo grado che in appello; la formale definizione dei ricorsi gerarchici e straordinari pendenti:
a) per quanto concerne quindi il contenzioso in atto che abbia gia' dato luogo a pronuncia, le SS.LL., verificata l'esperienza in capo ai singoli interessati dei requisiti di ammissione alle pregresse procedure concorsuali ed abilitanti sopra citate, cosi' come definiti dalle decisioni del Consiglio di Stato, provvederanno, da un lato, a dare immediata esecuzione alle decisioni sfavorevoli all'amministrazione gia' emesse, e, dall'altro, si asterranno dal coltivare gli appelli;
b) per quanto concerne poi il contenzioso sia esso di natura gerarchica, giurisdizionale o straordinario, per il quale non siano ancora intervenute le relative decisioni, e' necessario che le SS.LL., conformemente agli indirizzi giurisprudenziali consolidati sulle tre tematiche di cui sopra, emettano immediatamente, ove sia stata accertata l'esistenza dei presupposti, i provvedimenti satisfattivi delle richieste avanzate in sede ricorsuale, cosi' ponendo le condizioni per la cessazione della materia del contendere che, in tempi successivi, dovra' trovare definitiva formalizzazione attraverso gli atti a cio' necessari.
Piu' in particolare:
1. - Nel caso dei docenti che, ammessi con riserva a partecipare alla sessione riservata di abilitazione, abbiano a suo tempo superato il relativo esame, si procedera', in virtu' delle decisioni del Consiglio di Stato di cui trattasi, a sciogliere, da parte dei competenti sovrintendenti scolastici, le riserve a suo tempo formulate, riconoscendo pieno titolo alle abilitazioni all'epoca conseguite.
2. - Per quanto riguarda infine i docenti che avevano a suo tempo chiesto di partecipare con regolare domanda alle varie tornate dei concorsi a cattedre e a posti per soli titoli (1989, 1990, 1993, 1996) e che sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie o non lo sono stati affatto, pur avendo presentato domanda di partecipazione e ricorsi nei vari gradi a seguito della non ammissione o della esclusione, si ritiene, a seconda di casi, necessario sciogliere la riserva, e disporre cosi' l'iscrizione a pieno titolo dei candidati nelle varie graduatorie concorsuali, ovvero procedere all'inserimento dei predetti docenti nelle graduatorie ora per allora ricorrendo, eventualmente, anche all'opera delle commissioni giudicatrici nel caso di non avvenuta valutazione dei titoli degli interessati.
Per effetto dell'adozione, a seconda della fattispecie, dei provvedimenti di cui sopra, i singoli ricorrenti, destinatari degli stessi, verranno collocati, a cura dei competenti provveditori agli studi, nelle graduatorie del concorso per soli titoli al posto loro spettante in base al punteggio conseguito e, se ed in quanto utilmente graduati, individuati come destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 1997.
Nei confronti dei docenti che dovessero invece trovarsi in posizione di licenziabilita', per effetto del subentro dei soggetti destinatari dei provvedimenti atti a produrre la cessazione della materia del contendere, sara' disposto il mantenimento in servizio fino al termine dell'anno scolastico corrente e anche, successivamente, su posti vacanti e disponibili.
Si precisa che sul contenuto della presente circolare e' stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato.
Si invita a voler procedere con ogni possibile sollecitudine ai necessari adempimenti e si resta in attesa che i responsabili degli uffici scolastici provinciali comunichino, ciascuno per la parte di competenza, l'esatto numero di docenti, eventualmente distinti per classe di concorso, nei cui confronti sia stato necessario disporre il mantenimento in servizio.
Successivamente all'acquisizione di tali dati, si fa riserva, pertanto, di emanare eventuali ulteriori disposizioni".
- Il testo delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, per le nomine in ruolo nella scuola elementare e media, e' il seguente:
"Titolo III
Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale Art. 21 (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1947, n. 434 (21), convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione, nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.
Art. 22 (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 21.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo art. 21.
Art. 23 (Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo). - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti dell'attivita' educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data dalla facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.
Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.
Art. 24 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1983.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 21 e del precedente art. 22.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sara' integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Art. 25 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1984.
L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente art. 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Art. 26 (Assistenti del ruolo ad esaurimento).- Le assistenti di scuola materna, di cui all'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.
Il colloquio e' effettuato secondo le medesime modalita' previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente art. 2.
Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuote materne statali secondo le modalita' e con le decorrenze stabilite dall'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
L'assegnazione della sede sara' disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.
Art. 27 (Insegnanti supplenti della scuola materna statale). - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al l settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge. ai sensi del precedente art. 20.
Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1984, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuota materna statale, nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale. nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.
Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 25.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 28 (Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna). - Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonche' per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico l974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo art. 58.
Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente art. 27, penultimo e ultimo comma.
Capo II - Immissione nei ruoli della scuola elementare
Art. 29 (Insegnanti non di ruolo della scuola
elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonche' gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.
Art. 30 (Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80).
- Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 29.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo art. 29.
Art. 31 (Insegnanti supplenti della scuola elementare statale). - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche': gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.
Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli. del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.
La disponibilita' di posti va accertata dopo la assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 32 (Particolari categorie di insegnanti elementari).
- Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e' il seguente:
"Art. 20 (Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive).
- In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unita' complessive;
le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unita' di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive elementare e media di primo grado e' utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo".
- Per il testo dell'art. 401 del testo unico n. 297/94, si veda il testo sostituito dall'art. 1 della presente legge.
- Per il testo degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270), e' il seguente:
"Art. 15. - I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili".
- Per il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto 1998, n. 323, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo del comma 8 dell'art. 5 del citato decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, e' il seguente:
"8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e agli effetti economici, dal 1 gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990".
- Il testo del comma 1 dell'art. 41 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", e' il seguente:
"1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31 dicembre 1996.
Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 344/1990, convertito dalla legge n. 21/1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali".
- Il testo del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), e' il seguente:
"Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della meta' dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza".
- Il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giuigno 1988 relativo al personale del comparto scuola), e' il seguente:
"1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, e' effettuato alla data del 1 luglio1988 sulla base dell'anzianita' giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianita' riconosciuta ai soli, fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3".
- Il testo dell'art. 473, comma 2, del testo unico n. 297/94 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' il seguente:
"2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con universita' ed enti di ricerca, nonche' con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante e comunque garantita la presenta di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalita' che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonche' del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnicoprofessionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalita' organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi".
- Il testo del comma 1 dell'art. 489 del citato testo unico n. 297/94, e' il seguente:
"1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita' dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione".
- Il testo dell'art. 28-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 28-bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle istruzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamnete per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta', maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
3. Il corsoconcorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano le selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'art. 25 -ter , il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'art. 25-ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e la modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore, ai posti messi a concorso, rispettivament per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'art. 25-ter il 50 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I cincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono piu' conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita' professionale tra i diversi settori.
L'accoglimento della domanda e' subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, reca: "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
a)al comma 1 dell'articolo 213, le parole "e dai docenti dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia";
b)dopo il comma 2 dell'articolo 214, e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.";
c)il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato;
d)al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari e i programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di insegnamento e i programmi";
e)il comma 8 dell'articolo 252 e' sostituito dal seguente:
"8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";
f)al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".
2.I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorche' ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalita'. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.
3.Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.
4.Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, e' da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n.
270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
6.Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.
7.Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.
9.A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti e' subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
10.I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonche' di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilita' territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilita' per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.
11.I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
12.Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianita', prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1o gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1o gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
13.L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo.
14.Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
15.All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 3, secondo periodo, le parole: "e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato" sono soppresse;
b)al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato";
c)al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 213, 214, 239, 251 e 252 del testo unico citato, come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 213 (Collegio dei docenti). - 1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo presiede,
dai docenti e dagli assistenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.
3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'art. 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto".
"Art. 214 (Assistenti). - 1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti e' previsto un posto di assistente.
2. L'assistente svolge attivita' didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale e' istituito il posto.
2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.
3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente e' di 16 ore.
4. L'assistente puo' essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche
in altra sede, su domanda dell'interessato".
"Art. 239 (Finalita'). - 1. I conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive modificazioni.
4. (Abrogato).
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".
"Art. 251 (Orari e programmi). - 1. Gli orari di insegnamento ed i programmi di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del Ministro".
"Art. 252 (Esami). - 1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di
promozione, di idoneita', di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i
candidati esterni, mediante esami di idoneita'.
4. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei
corsi di studio.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e
del corso di avviamento coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere
le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di
ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo".
"Art. 257 (Attribuzioni del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo;
b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;
c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto".
- Il testo dell'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento
del personale della scuola), e' il seguente:
"1-bis. Hanno titolo, altresi', ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
- I titoli delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione numeri 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, sono, rispettivamente, i seguenti:
"Indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana".
"Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica".
"Indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con
lingua di insegnamento diversa da quella italiana".
- I titoli delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione numeri 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990
sono, rispettivamente, i seguenti:
"Indizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute".
"Indizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute".
"Indizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute".
- Il testo della circolare del Ministro della pubblica istruzione del 2 giugno 1997 e' il seguente:
"Scioglimento di riserve in concorsi per titoli
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli AA.GG.AA., Direzione generale istruzione elementare, Servizio scuola materna - Circolare telegrafica n. 344 (Prot. n. 2504/Div. I) del 2 giugno 1997.
Oggetto: Decisioni del Consiglio di Stato in
materia di abilitazione all'insegnamento per soli titoli.
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su ricorsi in appello di sentenze di primo grado ed in alcuni casi in sede di adunanza plenaria, ha emesso una serie di decisioni, sfavorevoli alle tesi dell'amministrazione, che toccano punti qualificanti delle disposizioni ministeriali emanate fin dal 1989 in materia di sessioni riservate di abilitazione e di concorsi per soli titoli (OO.MM. 394/395/396 del 1989 - OO.MM. 99/100/101 del 1990 - DD.MM. 12 luglio 1989, 22 giugno 1990, 22 aprile 1993 - DD.MM. 28 marzo 1996, 29 marzo 1996 e 5 aprile 1996).
Le decisioni di cui trattasi, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, riconoscono:
1) la computabilita', nei trecentosessanta giorni di servizio richiesti per la partecipazione alle procedure, del periodo estivo in cui il supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione (Ad. Plen. 22/95 e 18/95);
2) il diritto alla partecipazione dei docenti di ruolo alla sessione riservata di abilitazione (Ad. Plen. 13/96);
3) il diritto alla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione per la classe di concorso
anche non corrispondente all'insegnamento impartito.
Tale orientamento giurisprudenziale, che puo' ritenersi ormai consolidato, ha indotto la stessa Avvocatura generale ad esprimersi sull'inopportunita' di resistere nei giudizi pendenti relativi a tali materie.
E' conseguentemente necessario far cessare
definitivamente la materia del contendere attraverso lo scioglimento in senso favorevole delle riserve pregresse;
l'abbandono del contenzioso sia in primo grado che in appello; la formale definizione dei ricorsi gerarchici e straordinari pendenti:
a) per quanto concerne quindi il contenzioso in atto che abbia gia' dato luogo a pronuncia, le SS.LL., verificata l'esperienza in capo ai singoli interessati dei requisiti di ammissione alle pregresse procedure concorsuali ed abilitanti sopra citate, cosi' come definiti dalle decisioni del Consiglio di Stato, provvederanno, da un lato, a dare immediata esecuzione alle decisioni sfavorevoli all'amministrazione gia' emesse, e, dall'altro, si asterranno dal coltivare gli appelli;
b) per quanto concerne poi il contenzioso sia esso di natura gerarchica, giurisdizionale o straordinario, per il quale non siano ancora intervenute le relative decisioni, e' necessario che le SS.LL., conformemente agli indirizzi giurisprudenziali consolidati sulle tre tematiche di cui sopra, emettano immediatamente, ove sia stata accertata l'esistenza dei presupposti, i provvedimenti satisfattivi delle richieste avanzate in sede ricorsuale, cosi' ponendo le condizioni per la cessazione della materia del contendere che, in tempi successivi, dovra' trovare definitiva formalizzazione attraverso gli atti a cio' necessari.
Piu' in particolare:
1. - Nel caso dei docenti che, ammessi con riserva a partecipare alla sessione riservata di abilitazione, abbiano a suo tempo superato il relativo esame, si procedera', in virtu' delle decisioni del Consiglio di Stato di cui trattasi, a sciogliere, da parte dei competenti sovrintendenti scolastici, le riserve a suo tempo formulate, riconoscendo pieno titolo alle abilitazioni all'epoca conseguite.
2. - Per quanto riguarda infine i docenti che avevano a suo tempo chiesto di partecipare con regolare domanda alle varie tornate dei concorsi a cattedre e a posti per soli titoli (1989, 1990, 1993, 1996) e che sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie o non lo sono stati affatto, pur avendo presentato domanda di partecipazione e ricorsi nei vari gradi a seguito della non ammissione o della esclusione, si ritiene, a seconda di casi, necessario sciogliere la riserva, e disporre cosi' l'iscrizione a pieno titolo dei candidati nelle varie graduatorie concorsuali, ovvero procedere all'inserimento dei predetti docenti nelle graduatorie ora per allora ricorrendo, eventualmente, anche all'opera delle commissioni giudicatrici nel caso di non avvenuta valutazione dei titoli degli interessati.
Per effetto dell'adozione, a seconda della fattispecie, dei provvedimenti di cui sopra, i singoli ricorrenti, destinatari degli stessi, verranno collocati, a cura dei competenti provveditori agli studi, nelle graduatorie del concorso per soli titoli al posto loro spettante in base al punteggio conseguito e, se ed in quanto utilmente graduati, individuati come destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 1997.
Nei confronti dei docenti che dovessero invece trovarsi in posizione di licenziabilita', per effetto del subentro dei soggetti destinatari dei provvedimenti atti a produrre la cessazione della materia del contendere, sara' disposto il mantenimento in servizio fino al termine dell'anno scolastico corrente e anche, successivamente, su posti vacanti e disponibili.
Si precisa che sul contenuto della presente circolare e' stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato.
Si invita a voler procedere con ogni possibile sollecitudine ai necessari adempimenti e si resta in attesa che i responsabili degli uffici scolastici provinciali comunichino, ciascuno per la parte di competenza, l'esatto numero di docenti, eventualmente distinti per classe di concorso, nei cui confronti sia stato necessario disporre il mantenimento in servizio.
Successivamente all'acquisizione di tali dati, si fa riserva, pertanto, di emanare eventuali ulteriori disposizioni".
- Il testo delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, per le nomine in ruolo nella scuola elementare e media, e' il seguente:
"Titolo III
Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale Art. 21 (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1947, n. 434 (21), convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione, nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.
Art. 22 (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 21.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo art. 21.
Art. 23 (Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo). - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti dell'attivita' educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data dalla facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.
Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.
Art. 24 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1983.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 21 e del precedente art. 22.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sara' integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Art. 25 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1984.
L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente art. 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Art. 26 (Assistenti del ruolo ad esaurimento).- Le assistenti di scuola materna, di cui all'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.
Il colloquio e' effettuato secondo le medesime modalita' previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente art. 2.
Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuote materne statali secondo le modalita' e con le decorrenze stabilite dall'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
L'assegnazione della sede sara' disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.
Art. 27 (Insegnanti supplenti della scuola materna statale). - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al l settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge. ai sensi del precedente art. 20.
Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1984, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuota materna statale, nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale. nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.
Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 25.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 28 (Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna). - Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonche' per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico l974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo art. 58.
Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente art. 27, penultimo e ultimo comma.
Capo II - Immissione nei ruoli della scuola elementare
Art. 29 (Insegnanti non di ruolo della scuola
elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonche' gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.
Art. 30 (Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80).
- Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 29.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo art. 29.
Art. 31 (Insegnanti supplenti della scuola elementare statale). - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche': gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.
Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli. del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.
La disponibilita' di posti va accertata dopo la assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 32 (Particolari categorie di insegnanti elementari).
- Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e' il seguente:
"Art. 20 (Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive).
- In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unita' complessive;
le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unita' di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive elementare e media di primo grado e' utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo".
- Per il testo dell'art. 401 del testo unico n. 297/94, si veda il testo sostituito dall'art. 1 della presente legge.
- Per il testo degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270), e' il seguente:
"Art. 15. - I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili".
- Per il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto 1998, n. 323, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo del comma 8 dell'art. 5 del citato decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, e' il seguente:
"8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e agli effetti economici, dal 1 gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990".
- Il testo del comma 1 dell'art. 41 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", e' il seguente:
"1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31 dicembre 1996.
Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 344/1990, convertito dalla legge n. 21/1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali".
- Il testo del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), e' il seguente:
"Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della meta' dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza".
- Il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giuigno 1988 relativo al personale del comparto scuola), e' il seguente:
"1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, e' effettuato alla data del 1 luglio1988 sulla base dell'anzianita' giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianita' riconosciuta ai soli, fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3".
- Il testo dell'art. 473, comma 2, del testo unico n. 297/94 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' il seguente:
"2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con universita' ed enti di ricerca, nonche' con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante e comunque garantita la presenta di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalita' che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonche' del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnicoprofessionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalita' organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi".
- Il testo del comma 1 dell'art. 489 del citato testo unico n. 297/94, e' il seguente:
"1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita' dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione".
- Il testo dell'art. 28-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 28-bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle istruzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamnete per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta', maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
3. Il corsoconcorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano le selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'art. 25 -ter , il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'art. 25-ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e la modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore, ai posti messi a concorso, rispettivament per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'art. 25-ter il 50 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I cincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono piu' conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita' professionale tra i diversi settori.
L'accoglimento della domanda e' subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, reca: "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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