Art 14

Art. 14.1.L'articolo 616 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione). - Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006

Sentenze61

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