Art 18

Art. 18.1.All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: "degli articoli 615, secondo comma, e 619" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 615 e 619";
b)dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti:
"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonche' disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorita' dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis";
c)all'articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo' essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita' commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del terzo".
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera e), numero 42) del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) - d) (omissis);
e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) - 41) (omissis);
42) l'art. 624 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione).
- Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'art.
669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonche' disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorita' dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis;
«Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza puo' essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto.
Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata la relazione di stima.
La sospensione e' disposta per una sola volta.
L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo' essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita' commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.».
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi