Art 34
Art. 34.1.Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alla riserva del sesto di posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, come segue:
a)nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto;
b)nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono, sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.
2.Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Note all'art. 34:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si vede nelle note alla premessa.
- Per il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, vedi note all'art. 8.
- Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente:
"17. (Funzioni e servizi di polizia giudiziaria) - 1.
Le modalita' del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.
2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalita' di svolgimento del corso per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2, puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione".
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, riportato nelle note all'art. 9.
a)nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto;
b)nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono, sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.
2.Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Note all'art. 34:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si vede nelle note alla premessa.
- Per il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, vedi note all'art. 8.
- Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente:
"17. (Funzioni e servizi di polizia giudiziaria) - 1.
Le modalita' del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.
2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalita' di svolgimento del corso per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2, puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione".
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, riportato nelle note all'art. 9.
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