(accertamento della condizione economica del richiedente)
Art. 25.(Accertamento della condizione economica del richiedente)1.Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente e' effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Note all'art. 25, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, si veda in nota all'art. 18, comma 3, lettera g).
Note all'art. 25, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, si veda in nota all'art. 18, comma 3, lettera g).